ILLECITI BANCARI PIU’ COMUNI

 Elenco di  illeciti bancari  comunemente rilevati:

  • Illecita applicazione dell’ANATOCISMO (Sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite)
  • Tassi effettivi superiori ai Tassi Soglia: reato di USURA 
  • Illecita applicazione della COMMISSIONE di MASSIMO SCOPERTO (CMS)
  • Illecita applicazione di TASSI ULTRALEGALI non pattuiti  per iscritto  (come previsto dagli articoli 1284 cc. e 117  TUB)
  • Illecito addebito di ALTRE SPESE NON PREVISTE CONTRATTUALMENTE  (Ulteriori spese sull’ extra fido – spese liquidazione interessi debitori o penalità –  spese di chiusura comprese spese di pratiche o eventuali penalità per sconfinamenti autorizzati –  spese concessione fido –  spese liquidazione conto –  diritti di liquidazione su conti affidati –  spese amministrazione)

ANATOCISMO BANCARIO

Per anatocismo, si intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono “capitalizzati”, ovvero riportati a capitale. Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in un crescendo esponenziale.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo. Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente. L’ effetto di tale procedura è di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.

L’anatocismo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione della Delibera CICR del 9/2/2000

USURA BANCARIA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)

Sono strettamente connesse, in quanto in merito alla misurazione del Tasso Usurario, si deve far riferimento all’ Art 1 della Legge 108/96 che ha modificato il quarto comma dell’ art.644 del Codice Penale, sancendo che “per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle di imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”.

Nelle istruzioni della Banca d’Italia si nota che la rilevazione del TEG (Tasso Effettivo Globale) non debba contenere la CMS (Commissione di Massimo Scoperto) la quale, si aggiunge, verrà rilevata separatamente ma si affretta a precisare che il Tasso Soglia deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse delle impose e tasse collegate all’erogazione del credito” cioè ripete esattamente il quarto comma dell’Art. 644 del Codice Penale.

Dunque non ci sono dubbi che la CMS rientri tra quelle “remunerazioni a qualsiasi titolo”; quasi tutte le banche, a decorrere dal 1997, anno dell’entrata in vigore della legge antiusura, non hanno inserito la CMS nella misurazione del Tasso Soglia. La  riprova è che dal 1997 ad oggi le banche hanno progressivamente aumentato l’importo della CMS a carico della clientela. Infatti dal 1997 ad oggi si rileva un aumento della commissione di massimo scoperto dallo 0.43% al 0.81% con punte trimestrali del 2.125%, corrispondente ad oltre l’8,50% annuo oltre all’interesse corrisposto. Tale è giunta ad essere l’ incidenza della Commissione di Massimo Scoperto sul costo del fido.

 

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