Gli illeciti bancari ricorrenti

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Elenco di  illeciti bancari  comunemente rilevati:

  • Illecita applicazione dell’ANATOCISMO (Sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite)
  • Tassi effettivi superiori ai Tassi Soglia: reato di USURA 
  • Illecita applicazione della COMMISSIONE di MASSIMO SCOPERTO (CMS)
  • Illecita applicazione di TASSI ULTRALEGALI non pattuiti  per iscritto  (come previsto dagli articoli 1284 cc. e 117  TUB)
  • Illecito addebito di ALTRE SPESE NON PREVISTE CONTRATTUALMENTE  (Ulteriori spese sull’ extra fido – spese liquidazione interessi debitori o penalità –  spese di chiusura comprese spese di pratiche o eventuali penalità per sconfinamenti autorizzati –  spese concessione fido –  spese liquidazione conto –  diritti di liquidazione su conti affidati –  spese amministrazione)

ANATOCISMO BANCARIO

Per anatocismo, si intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono “capitalizzati”, ossia riportati a capitale. Le banche, dal 1952 e fino all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 febbraio 2000, hanno previsto nei loro contratti la capitalizzazione degli interessi in modo “asimmetrico”, ossia in termini più vantaggiosi quando a riscuotere gli interessi (passivi) è la banca e meno vantaggiosi quando invece il creditore è il correntista. In particolare,

– a favore della banca, l’anatocismo veniva calcolato con decorrenza trimestrale

– mentre quello a favore dei clienti veniva capitalizzati con decorrenza annuale.

Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, dando origine ad una crescita esponenziale di interessi non dovuti.

Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente.

L’ effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.

Tale prassi è sta dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione.

 

 COME LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)  DIVENTA USURA 

cropped-Testata_Brandi_w.jpgLa Commissione di Massimo Scoperto si è manifestata in tutto il suo splendore dopo la legge sull’usura del 1996. Fino ad allora, non c’erano limiti/ soglie  ai tassi di interesse che la banca poteva chiedere. La Legge  108/96 sull’usura  ha definito tale soglie, oltre le quali  il tasso è usurario, cosi le banche hanno dovuto inventarsi altre strade per incrementare i guadagni, e hanno creato la CMS.

La legge 108/96 in merito alla  misurazione del Tasso Soglia Usura  recita: “per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle di imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Inoltre il primo comma dell’Art. 2 della legge 108/’96 dice che “Il ministro del tesoro. sentito la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, al secondo comma dello stesso articolo si legge che “il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata dalla gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.

Nelle istruzioni della Banca d’Italia si nota che la rilevazione del TEG non debba contenere la CMS (Commissione di Massimo Scoperto) la quale, si aggiunge, verrà rilevata separatamente ma si affretta a precisare che il tasso deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse delle impose e tasse collegate all’erogazione del credito” cioè ripete esattamente il quarto comma dell’Art. 644 del C.P.

Dunque non ci sono dubbi che la CMS rientri tra quelle “remunerazioni a qualsiasi titolo”; ma quasi tutte le banche, a decorrere dal 1997, anno dell’entrata in vigore della legge antiusura, hanno interpretata in maniera soggettiva e subdola la circolare della Banca d’Italia, intendendo che la CMS non vada computata nella misurazione del tasso soglia.

Il risultato, quale conseguenza di questa interpretazione “strana” è stato che le banche hanno costantemente aumentato l’importo della CMS a carico della clientela raggiungendo per qualche banca l’oltre l’8% annuo, così come si evince dalla rilevazione della Banca d’Italia anno 2007.

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Il mantenere ancora separata dalle altre commissioni e spese varie, sta determinando un elevato costo del denaro, soprattutto alla clientela medio-piccola che deve sopportare costi che spesso superano il 20% a fronte di soglie usurarie intorno al 15% (Tasso soglia riferito a C/C autoliquidanti periodo maggio 2008).

Grazie a questa “strana interpretazione” le nostre banche dal 1997 ad oggi sono riuscite a far lievitare il costo della commissione di massimo scoperto dallo 0.43% allo 0.81% trimestrale con punte  del 2.125% (sempre trimestrali) (Corriere della Sera 30 novembre 2006) che corrispondono, come dicevamo sopra,  ad oltre l’8,50%  su base annua. 

 

Dunque la Cms va inclusa nel computo finalizzato alla misurazione del tasso effettivo globale (TEG); senza alcun dubbio ogni interpretazione contraria sarebbe illegale.

Una circolare di un istituto, se pur della Banca d’Italia,è da considerarsi “comunicazione interna” :  è evidente che non può contrastare la legge ed essere applicata al posto della legge, o, ancor peggio, trovare ingresso in un processo penale sostituendo la stessa legge.

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